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Trattamento dei dati relativi alla vaccinazione Covid-19 nel contesto lavorativo in ambito privato.

di Consuelo Leonardi

Trattamento dei dati relativi alla vaccinazione Covid-19 nel contesto lavorativo in ambito privato.

In Italia la campagna vaccinale contro il Covid-19 si trova ancora in una fase iniziale e il mondo imprenditoriale non è stato finora coinvolto, tuttavia le domande e i dubbi che circolano all’interno delle aziende, e non solo, sono molteplici. 

La dottrina, giuslavoristica in particolare, ma non solo, ha tentato di trovare risposte ai diversi interrogativi sollevati dalla vaccinazione nel contesto lavorativo, che spaziano dall’eventuale obbligatorietà della vaccinazione per la generalità dei dipendenti ovvero per determinate categorie e/o settori, alla corretta gestione e trattamento dei dati personali sulla vaccinazione. 

L’Autorità Garante per la Privacy, con nota del 17 febbraio 2021, ha ritenuto necessario fornire uno strumento utile ai titolari delle aziende, nonché Enti e Amministrazioni pubbliche per la corretta applicazione della disciplina della normativa applicabile (Regolamento UE 2016/679 “GDPR” e D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018) nell’ambito della gestione e del trattamento dei dati personali relativi alla vaccinazione in ambito lavorativo. A riguardo, il Garante ha pubblicato sul sito www.gpdp.it delle FAQ, al fine di fornire indicazioni e suggerimenti per il legittimo e corretto trattamento dei suddetti dati cd. “particolari” ai sensi dell’art. 9 GDPR. 

I quesiti a cui risponde il Garante sono i seguenti:

Il Datore di lavoro (inteso ai sensi del D.Lgs. 81/2008):

  1. può chiedere conferma direttamente ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
  2. può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? 
  3. può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni?

In merito al primo quesito il Garante si pronuncia negativamente. La richiesta di informazioni da parte del Datore di lavoro al dipendente sull’avvenuta vaccinazione e/o la richiesta di consegnare una copia della documentazione comprovante la stessa non è consentito né dalle disposizioni dell’emergenza sanitaria, né dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, il trattamento dei dati in questione da parte del datore di lavoro non può essere reputato lecito sulla base del consenso del dipendente, ex art. 9 GDPR, in quanto il Considerando n. 43 del GDPR precisa che il consenso non possa rappresentare una valida base del trattamento ogniqualvolta vi sia un “evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento”, come nel rapporto tra Datore di lavoro e dipendente. Un simile squilibrio pregiudica, infatti, la libera espressione del consenso.

Il Garante assume una posizione prudenziale anche in riferimento al secondo quesito. Difatti, solo il Medico competente nominato dall’azienda può legittimamente trattare i dati sanitari dei lavoratori, ivi comprese le informazioni relative alla vaccinazione contro il Covid-19. Trattamento, consentito al medico, unicamente nell’ambito delle attività, indicate dagli artt. 25, 39 comma 5, e 41 comma 4, del D.lgs. 81/2008, di sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica del lavoratore. Pertanto, la richiesta del Datore di lavoro di ricevere informazioni dal medico competente in merito allo stato della vaccinazione dei propri dipendenti non è consentita in base alla Normativa applicabile. Il Medico competente, invece, dovrà fornire al Datore di lavoro i giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni del caso (ex art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) del D.lgs. 81/2008).

Il terzo interrogativo è indubbiamente più complesso, vista l’assenza, ad oggi, di interventi legislativi che stabiliscano l’obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19 per poter svolgere determinate attività lavorative, eccezion fatta per l’art. 279 del D.lgs. 81/2008, che sempre su parere conforme del Medico competente, prevede l’adozione da parte del Datore di lavoro di “misure protettive particolari” come può essere il vaccino contro il Covid-19, per quei lavoratori ad esposizione diretta degli “agenti biologici” nell’ambito lavorativo. Allo stato attuale, quindi, solo nel contesto sanitario è possibile ipotizzare un obbligo vaccinale, tenuto conto dell’elevato rischio a cui sono esposti i lavoratori. 

In aggiunta, parte predominante della dottrina, ha precisato che un simile obbligo di vaccinazione, allo scopo di tutelare i lavoratori e gli utenti dell’impresa, non può trovare base normativa nell’art. 2087 del Codice civile, che sancisce l’obbligo in capo all’imprenditore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro,” poiché l’art. 32 della Costituzione stabilisce l’impossibilità di obbligare un soggetto “a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.” 

Pertanto, fintantoché il legislatore non interviene con un provvedimento normativo specifico e dedicato alla vaccinazione contro il Covid-19, che raccolga la riserva di legge precisata nel dettato costituzionale, il Datore di lavoro non può richiedere ai propri dipendenti di sottoporsi a vaccino per poter accedere ai luoghi di lavoro. 

Si auspica che il legislatore provveda prontamente all’emanazione di linee guida e/o di disposizioni legislative al fine di agevolare il processo decisionale aziendale in materia e assicurare il rispetto della normativa giuslavoristica e concernente il trattamento dei dati personali.

Nelle more, si ricorda l’importanza di procedere, con il supporto del Medico competente, all’implementazione delle misure indicate nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Versione vademecum FAQ – Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo al link:ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6 (garanteprivacy.it)

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