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La pronuncia della Corte di Cassazione sulle condizioni e i limiti della tutela del software ai sensi della L. 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore

di Consuelo Leonardi

La pronuncia della Corte di Cassazione sulle condizioni e i limiti della tutela del software ai sensi della L. 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore

La Corte di Cassazione con sentenza 20250/2021 si è pronunciata in materia di software, precisando le condizioni e i limiti della tutela del software alla luce della Legge sulla protezione del diritto d’autore (LDA).

La pronuncia in commento conclude la vicenda giudiziaria sorta tra Ales S.r.l. (Ales) e HP Enterprise Services Italia S.r.l. (HP-ESI), avente ad oggetto il contratto di cessione di licenza d’uso del software “Seggio Elettorale Elettronico e-voto” sviluppato da Ales per lo scrutinio elettronico dei voti, stipulato dalle parti, il quale prevedeva, tra l’altro, il divieto di sfruttamento o imitazione del software stesso.

In primo grado Ales chiedeva la condanna di HP-ESI al ristoro dei danni subiti per la condotta di quest’ultima, poiché, a suo dire, “si era illecitamente appropriata della procedura, cedendone alla committenza pubblica l’uso per un numero illimitato di licenze a tempo indeterminato.” In particolare, Ales lamentava la violazione dell’art. 64-quater della LDA, secondo cui il licenziatario può utilizzare le informazioni ottenute mediante la decompilazione del software soltanto per consentire l’interoperatività con altri programmi di un software originario creato autonomamente, non invece, come nel caso di specie, per una mera rielaborazione della struttura originaria, avendo, peraltro, disponibilità del codice sorgente. 

È bene ricordare che l’art. 2 n. 8 della LDA tutela “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressiva purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”, il bene giuridico che la norma intende tutelare è dunque la forma espressiva di un software, vale a dire il codice sorgente, non invece le idee ed i principi alla base di un programma informatico.

Si incorrerà, pertanto, in una violazione dell’art. 64-quater della LDA ogniqualvolta che le informazioni ottenute a mezzo della riproduzione del codice sorgente siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto d’autore.

Nei primi due gradi di giudizio Ales risultava soccombente, sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Roma – Sezione specializzata in materia di impresa hanno escluso che HP-ESI abbia contraffatto il software, in quanto il CTU nominato ha rilevato differenze sostanziali dal punto di vista della loro espressione formale tra i prodotti sviluppati rispettivamente da Ales e da HP-ESI.

La Cassazione nel confermare le pronunce di merito ha precisato che nel caso di specie non è ravvisabile nel software realizzato da HP-ESI il “nucleo centrale dell’opera protetta che rende sanzionabile l’attività produttiva altrui, facendo invero difetto quell’identità espressiva tra i due programmi messi a confronto in ragione del quale si possa ritenere che quello successivo costituisca una riproduzione abilmente mascherata di quello antecedente (Cass. Civ. Sez I, Sent., 27 gennaio 2005 n. 20925) e non piuttosto un modo di interpretare in maniera originale il medesimo tema informatico.”

In conclusione, la Suprema Corte circoscrive le possibili ipotesi di contraffazione di software ai casi in cui vi è una “sola riproduzione delle forme esteriori individualizzanti il prodotto concorrente… e non anche di quelle rese necessarie dalle caratteristiche funzionali del prodotto stesso”. Ribadendo, dunque che la protezione del diritto d’autore tutela unicamente il codice sorgente di un software, vale a dire la sequenza di indicazioni che l’operatore dà alla macchina, e non invece l’insieme delle funzionalità e interfacce dello stesso. 

Pertanto, ogniqualvolta due software presentino differenze nei rispettivi codici sorgente, non potrà dirsi configurata una violazione del diritto d’autore, nonostante la presenza di funzionalità affini o identiche.

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